D.Lgs. nr. 6 17 gennaio 2003

D.Lgs. n. 6 17 gennaio 2003
Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6

“Riforma organica della disciplina delle societa’ di capitali e societa’ cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366″
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 – Supplemento Ordinario n. 8
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l’emanazione di uno o piu’ decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle societa’ di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa’ commerciali, nonche’ nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all’articolo 12 della legge di delega;

Visti in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernenti la riforma della disciplina delle societa’ di capitali e delle societa’ cooperative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2002;

Acquisito il parere del Parlamento a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Ritenuto di accogliere le condizioni e le osservazioni poste dalle Camere, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di delegazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita’ produttive;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

(articoli precedenti)

Art. 8.
Delle societa’ cooperative e delle mutue assicuratrici

1. Il titolo VI del libro V del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Titolo VI
DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI

Capo I
Delle societa’ cooperative

Sezione I
Disposizioni generali. Cooperative a mutualita’ prevalente

2511 (Societa’ cooperative). – Le cooperative sono societa’ a capitale variabile con scopo mutualistico.

2512 (Cooperativa a mutualita’ prevalente). – Sono societa’ cooperative a mutualita’ prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1) svolgono la loro attivita’ prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita’, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita’, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le societa’ cooperative a mutualita’ prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

2513 (Criteri per la definizione della prevalenza). – Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci e’ superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci e’ rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente piu’ tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza e’ documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantita’ o il valore dei prodotti conferiti dai soci e’ superiore al cinquanta per cento della quantita’ o del valore totale dei prodotti.

2514 (Requisiti delle cooperative a mutualita’ prevalente). – Le cooperative a mutualita’ prevalente devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa’, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

2515 (Denominazione sociale). La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di societa’ cooperativa.

L’indicazione di cooperativa non puo’ essere usata da societa’ che non hanno scopo mutualistico.
Le societa’ cooperative a mutualita’ prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l’albo delle cooperative a mutualita’ prevalente.

2516 (Rapporti con i soci). – Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita’ di trattamento.

2517 (Enti mutualistici). – Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle societa’.

2518 (Responsabilita’ per le obbligazioni sociali). – Nelle societa’ cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa’ con il suo patrimonio.

2519 (Norme applicabili). – Alle societa’ cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla societa’ per azioni.

L’atto costitutivo puo’ prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla societa’ a responsabilita’ limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

2520 (Leggi speciali). – Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili

La legge puo’ prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.

Sezione II
Della costituzione

2521 (Atto costitutivo). – La societa’ deve costituirsi per atto pubblico.
L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attivita’ mutualistica e puo’ prevedere che la societa’ svolga la propria attivita’ anche con terzi.

L’atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;

2) la denominazione, e il comune ove e’ posta la sede della societa’ e le eventuali sedi secondarie;

3) la indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;

4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale e’ ripartito in azioni, il loro valore nominale;

5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;

6) i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;

7) le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
9) le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;

10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa';

11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;

13) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle societa’.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa’, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo.

I rapporti tra la societa’ e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attivita’ mutualistica tra la societa’ e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell’atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

2522 (Numero dei soci). – Per costituire una societa’ cooperativa e’ necessario che i soci siano almeno nove.

Puo’ essere costituita una societa’ cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la societa’ adotta le norme della societa’ a responsabilita’ limitata.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societa’ si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

2523 (Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della societa). – Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale, a norma dell’articolo 2330.

Gli effetti dell’iscrizione e della nullita’ sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.

2524 (Variabilita’ del capitale). – Il capitale sociale non e’ determinato in un ammontare prestabilito.
Nelle societa’ cooperative l’ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall’articolo 2528 non importa modificazione dell’atto costitutivo.

La societa’ puo’ deliberare aumenti di capitale con modificazione dell’atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

L’esclusione o la limitazione del diritto di opzione puo’ essere autorizzata dall’assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Sezione III
Delle quote e delle azioni

2525 (Quote e azioni). – Il valore nominale di ciascuna azione o quota non puo’ essere inferiore a venticinque euro ne’ superiore a cinquecento euro.

Ove la legge non preveda diversamente, nelle societa’ cooperative nessun socio puo’ avere una quota superiore a centomila euro, ne’ tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
L’atto costitutivo, nelle societa’ cooperative con piu’ di cinquecento soci, puo’ elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell’interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell’articolo 2545-ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non e’ indicato l’ammontare del capitale ne’ quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

2526 (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito). – L’atto costitutivo puo’ prevedere l’emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le societa’ per azioni.
L’atto costitutivo stabilisce i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui e’ sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell’articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non puo’, in ogni caso, essere attribuito piu’ di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto e’ disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

La cooperativa cui si applicano le norme sulla societa’ a responsabilita’ limitata puo’ offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

2527 (Requisiti dei soci). – L’atto costitutivo stabilisce i requisiti per l’ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l’attivita’ economica svolta.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

L’atto costitutivo puo’ prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l’ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell’interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell’impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio e’ ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

2528 (Procedura di ammissione e carattere aperto della societa). – L’ammissione di un nuovo socio e’ fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l’importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.
Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta puo’ entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

2529 (Acquisto delle proprie quote o azioni). – L’atto costitutivo puo’ autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della societa’, purche’ sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell’articolo 2545-quinquies e l’acquisto o il rimborso e’ fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

2530 (Trasferibilita’ della quota o delle azioni). – La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la societa’, se la cessione non e’ autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e’ libero di trasferire la propria partecipazione e la societa’ deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione puo’ proporre opposizione al tribunale.
Qualora l’atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio puo’ recedere dalla societa’, con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non puo’ essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall’ingresso del socio nella societa’.

2531 (Mancato pagamento delle quote o delle azioni). – Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte puo’, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell’articolo 2533.

2532 (Recesso del socio). – Il socio cooperatore puo’ recedere dalla societa’ nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo. Il recesso non puo’ essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla societa’. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo’ proporre opposizione innanzi il tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l’atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e societa’ il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

2533 (Esclusione del socio). – L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all’articolo 2531, puo’ aver luogo:

1) nei casi previsti dall’atto costitutivo;

2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla societa';
4) nei casi previsti dall’articolo 2286;
5) nei casi previsti dell’articolo 2288, primo comma.

L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l’atto costitutivo lo prevede, dall’assemblea.
Contro la deliberazione di esclusione il socio puo’ proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

2534 (Morte del socio). – In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell’articolo seguente.
L’atto costitutivo puo’ prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla societa’ subentrino nella partecipazione del socio deceduto.

Nell’ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralita’ di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la societa’ consenta la divisione.

2535 (Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente). – La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell’atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della societa’ e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio. L’atto costitutivo puo’ prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell’articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in piu’ rate entro un termine massimo di cinque anni.

2536 (Responsabilita’ del socio uscente e dei suoi eredi). – Il socio che cessa di far parte della societa’ risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si e’ verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della societa’, il socio uscente e’ obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa’ gli eredi del socio defunto.

2537 (Creditore particolare del socio). – Il creditore particolare del socio cooperatore, finche’ dura la societa’, non puo’ agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

Sezione IV
Degli organi sociali

2538 (Assemblea). – Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L’atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

Ai soci cooperatori persone giuridiche l’atto costitutivo puo’ attribuire piu’ voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.
Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l’integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l’atto costitutivo puo’ prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere piu’ del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non puo’ essere attribuito piu’ di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validita’ delle deliberazioni sono determinate dall’atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.
L’atto costitutivo puo’ prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.

2539 (Rappresentanza nell’assemblea). – Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla societa’ per azioni ciascun socio puo’ rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
Il socio imprenditore individuale puo’ farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.

2540 (Assemblee separate). – L’atto costitutivo delle societa’ cooperative puo’ prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.

Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la societa’ cooperativa ha piu’ di tremila soci e svolge la propria attivita’ in piu’ province ovvero se ha piu’ di cinquecento soci e si realizzano piu’ gestioni mutualistiche.

L’atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalita’ di convocazione e di partecipazione all’assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validita’ della deliberazione.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa’ cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati.

2541 (Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari). – Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l’assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:
1) sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della societa’ cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;

2) sull’esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell’articolo 2526;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull’azione di responsabilita’ nei loro confronti;

4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;

5) sulle controversie con la societa’ cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

La assemblea speciale e’ convocate dagli amministratori della societa’ cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la societa’ cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all’articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresi’ il diritto di assistere all’assemblea della societa’ cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

2542 (Consiglio di amministrazione). – La nomina degli amministratori spetta all’assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo e salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo.

La maggioranza degli amministratori e’ scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Nelle societa’ cooperative cui si applica la disciplina delle societa’ per azioni, l’atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilita’ degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

L’atto costitutivo puo’ prevedere che uno o piu’ amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attivita’ sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non puo’ essere attribuito il diritto di eleggere piu’ di un terzo degli amministratori.

La nomina di uno o piu’ amministratori puo’ essere attribuita dall’atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori e’ riservata all’assemblea.

2543 (Organo di controllo). – La nomina del collegio sindacale e’ obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477, nonche’ quando la societa’ emette strumenti finanziari non partecipativi.

L’atto costitutivo puo’ attribuire il diritto di voto nell’elezione dell’organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell’organo di controllo.

2544 (Sistemi di amministrazione). – Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall’articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all’articolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere piu’ di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e piu’ di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all’articolo 2409-sexiesdecies. agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative ne’ gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

2545 (Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa). – Gli amministratori e i sindaci della societa’, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

2545-bis (Diritti dei soci). – Nelle societa’ cooperative cui si applica la disciplina della societa’ per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha piu’ di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.
I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la societa’.

2545-ter (Riserve indivisibili). – Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della societa’.
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la societa’ aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della societa’.

2545-quater (Riserve legali, statutarie e volontarie). – Qualunque sia l’ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalita’ previste dalla legge.
L’assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.

2545-quinquies – (Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori). L’atto costitutivo indica le modalita’ e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.
Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societa’ e’ superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.
L’atto costitutivo puo’ autorizzare l’assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:
a) l’emissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2526;

b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l’emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.
Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l’emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societa’ sia inferiore ad un quarto.

2545-sexies (Ristorni). – L’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantita’ e qualita’ degli scambi mutualistici.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attivita’ svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L’assemblea puo’ deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525, ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari.

2545-septies (Gruppo cooperativo paritetico). – Il contratto con cui piu’ cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui e’ attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
3) l’eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;

5) i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attivita’ comune.
La cooperativa puo’ recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell’adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l’accordo di partecipazione presso l’albo delle societa’ cooperative.

Sezione V
Delle modificazioni dell’atto costitutivo

2545-octies (Perdita della qualifica di cooperativa a mutualita’ prevalente). – La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualita’ prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all’articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514.

In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una societa’ di revisione.

2545-novies (Modificazioni dell’atto costitutivo). – Alle deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo si applica l’articolo 2436.

La fusione e la scissione di societa’ cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.

2545-decies (Trasformazione). – Le societa’ cooperative diverse da quelle a mutualita’ prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la meta’ dei soci della cooperativa, la trasformazione in una societa’ del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.
Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono piu’ di diecimila, l’atto costitutivo puo’ prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all’assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.
All’esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.

2545-undecies (Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione). – La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell’ammontare minimo del capitale della nuova societa’, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societa’ cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell’impresa.

2545-duodecies (Scioglimento). – La societa’ cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’articolo 2484, nonche’ per la perdita del capitale sociale.

2545-terdecies (Insolvenza). – In caso di insolvenza della societa’, l’autorita’ governativa alla quale spetta il controllo sulla societa’ dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attivita’ commerciale sono soggette anche al fallimento.

La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Sezione VI
Dei controlli

2545-quaterdecies (Controllo sulle societa’ cooperative). – Le societa’ cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

2545-quinquiesdecies (Controllo giudiziario). – I fatti previsti dall’articolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle societa’ cooperative che hanno piu’ di tremila soci, da un ventesimo dei soci.

Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all’autorita’ di vigilanza.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l’autorita’ di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato gia’ nominato un ispettore o un commissario dall’autorita’ di vigilanza.

L’autorita’ di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.

2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). – In caso di irregolare funzionamento delle societa’ cooperative, l’autorita’ governativa puo’ revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della societa’ ad un commissario, determinando i poteri e la durata.

Ove l’importanza della societa’ cooperativa lo richieda, l’autorita’ di vigilanza puo’ nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell’assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l’approvazione dell’autorita’ governativa.
Se l’autorita’ di vigilanza accerta irregolarita’ nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, puo’ diffidare la societa’ cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.

2545-septiesdecies (Scioglimento per atto dell’autorita). – L’autorita’ di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, puo’ sciogliere le societa’ cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.
Se vi e’ luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu’ commissari liquidatori.

2545-octiesdecies (Sostituzione dei liquidatori). – In caso di irregolarita’ o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una societa’ cooperativa, l’autorita’ governativa puo’ sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall’autorita’ giudiziaria, puo’ chiederne la sostituzione al tribunale.

Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali e’ intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell’autorita’ giudiziaria, l’autorita’ di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell’elenco delle societa’ cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all’autorita’ governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell’autorita’ di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della societa’ cooperativa o dell’ente mutualistico dal registro medesimo.

Capo II
delle mutue assicuratrici

2546 (Nozione). – Nella societa’ di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.

I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si puo’ acquistare la qualita’ di socio, se non assicurandosi presso la societa’, e si perde la qualita’ di socio con l’estinguersi dell’assicurazione, salvo quanto disposto dall’articolo 2548.

2547 (Norme applicabili). – Le societa’ di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le societa’ cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.

2548. (Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia). – L’atto costitutivo puo’ prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennita’, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualita’ di socio.

L’atto costitutivo puo’ attribuire a ciascuno dei soci sovventori piu’ voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare del conferimento.

I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.”.

Art. 9.
Norme di attuazione e transitorie

1. Alla Sezione V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 92 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 92. – Il decreto, previsto dall’articolo 2409 del codice, che nomina l’amministratore giudiziario nelle societa’ di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice priva l’imprenditore, dalla sua data, dell’amministrazione della societa’ nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore giudiziario.
Salvo che il decreto disponga diversamente, l’amministratore giudiziario non puo’ compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, senza l’autorizzazione del tribunale.

Entro i limiti dei poteri conferitigli, l’amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione della societa’.

All’amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dell’assemblea. Le relative deliberazioni non sono efficaci senza l’approvazione del tribunale.

Il compenso dell’amministratore giudiziario e’ determinato dal tribunale.
b) all’articolo 94, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

“L’amministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e puo’ essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina.

L’amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove e’ la sede principale dell’impresa, il conto della gestione. L’avvenuto deposito e’ comunicato immediatamente alla societa’.

c) all’articolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma e’ sostituito dal seguente:

“I provvedimenti del tribunale previsti dall’articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione.

2) il secondo comma e’ abrogato;

d) l’articolo 104 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 104. – Il tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall’articolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di gestione della societa’.

e) l’articolo 106 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 106. – Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della societa’ cooperativa a norma dell’articolo 2545-sexiesdecies del codice, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti articoli 92 e 94, primo comma, l’autorita’ governativa che ha nominato il commissario.

f) dopo l’articolo 111 sono inseriti i seguenti:

“Art. 111-bis. – La misura rilevante di cui all’articolo 2325-bis del codice e’ quella stabilita a norma dell’articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e risultante alla data del 1° gennaio 2004. Nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, secondo comma, del codice, si applicano alla societa’ di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Art. 111-ter. – Chi richiede l’iscrizione presso il registro delle imprese dell’atto costitutivo di una societa’ deve indicarne nella domanda l’indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove e’ posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

Art. 111-quater. – La societa’ di revisione di cui all’articolo 2447-ter del codice e’ scelta tra quelle iscritte nell’albo speciale delle societa’ di revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le societa’ e la borsa a norma delle leggi speciali; essa non puo’ essere una persona fisica.

Art. 111-quinquies. – L’articolo 2632 del codice, come modificato dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, e’ sostituito dal seguente: `Art. 2632. – Formazione fittizia del capitale. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa’ nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.’.

Art. 111-sexies. – Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati.

Art. 111-septies. – Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 2513 del codice, cooperative a mutualita’ prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attivita’ di cui all’articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualita’ prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2513 del codice. Le piccole societa’ cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all’articolo 223-duodecies del codice devono trasformarsi nella societa’ cooperativa disciplinata dall’articolo 2522 del codice.

Art. 111-octies. – Sono investitori istituzionali destinati alle societa’ cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da societa’ cooperative.
Art. 111-novies. – Le societa’ di revisione di cui al secondo comma dell’articolo 2545-octies del codice sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 111-decies. – Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dell’obbligo di devoluzione previsto dall’articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la modificazione delle clausole previste dall’articolo 26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e 2513 del codice.
Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell’articolo 2545-octies del codice.
Art. 111-undecies. – Il Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, cosi’ come definite dall’articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell’impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all’anno di esercizio.
Art. 111-duodecies. – Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all’articolo 2361, comma secondo, del codice, siano societa’ per azioni, in accomandita per azioni o societa’ a responsabilita’ limitata, le societa’ in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le societa’ per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti.”.

2. Alla Sezione V del Capo II del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L’articolo 218 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 218. – Le societa’ poste in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le societa’ poste in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni. ;
b) dopo l’articolo 223 sono inseriti i seguenti:

“Art. 223-bis. – Le societa’ di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V, del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.
Le deliberazioni necessarie all’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono essere assunte dall’assemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.
Le modifiche statutarie necessarie per l’attribuzione all’organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all’adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui all’articolo 2365, secondo comma, del codice sono deliberate dall’assemblea straordinaria con le modalita’ e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le societa’ di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l’articolo 2331, quarto comma, del codice.

Le societa’ costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 possono, in sede di costituzione o di modificazione dello statuto, adottare clausole statutarie conformi ai decreti legislativi attuativi della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione.

Art. 223-ter. – Le societa’ per azioni costituite prima del 1° gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della societa’ per azioni per il tempo, stabilito antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004, per la loro durata.

Art. 223-quater. – Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo comma, del codice civile siano rilasciate successivamente alla stipulazione dell’atto costitutivo o, rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui l’originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione e’ stato consegnato al notaio.

L’autorita’ competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma e’ altresi’ legittimata, qualora l’iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la loro mancanza o invalidita’, a proporre istanza per la cancellazione della societa’ medesima dal registro. Il tribunale provvede, sentita la societa’, in camera di consiglio e nel caso di accoglimento dell’istanza si applica l’articolo 2332 del codice.

Art. 223-quinquies. – Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all’omologazione dell’atto costitutivo o di deliberazioni assembleari decorrono dalla data di iscrizione di tali atti nel registro delle imprese.

Art. 223-sexies. – Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1° gennaio 2004, salvo che l’azione sia stata gia’ proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l’annullamento o la dichiarazione di nullita’ delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004.

Art. 223-septies. – Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le societa’ che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le societa’ che abbiano adottato il sistema monistico.
Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali e’ da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificita’ di tali organi.

Art. 223-octies. – La trasformazione prevista dall’articolo 2500-octies del codice civile e’ consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalita’, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtu’ di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell’ipotesi di fondi creati in virtu’ di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione e’ consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.

La trasformazione di cui al primo comma non e’ consentita alle fondazioni bancarie.
Art. 223-novies. – I procedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.
Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarita’ denunciate.

Art. 223-decies. – Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1° gennaio 2004.

Art. 223-undecies. – I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.

I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.
Art. 223-duodecies. – Le societa’ di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 dicembre 2004.

Le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.

L’articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa all’adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per l’adeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie per l’attribuzione all’organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all’adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall’assemblea straordinaria con le modalita’ e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le societa’ di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l’articolo 2331, quarto comma, del codice civile.

Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualita’ prevalente.

Conservano le agevolazioni fiscali le societa’ cooperative e i loro consorzi che, con le modalita’ e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall’articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le societa’ cooperative a mutualita’ prevalente entro il 31 dicembre 2004.

Art. 223-terdecies. – Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualita’ prevalente.

Alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.
Art. 223-quaterdecies. – Nelle cooperative che hanno adottato e osservano le clausole previste dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione deve devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato sino a concorrenza dell’ammontare minimo del capitale della nuova societa’, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 223-quinquiesdecies. – Le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, possono deliberare la trasformazione in societa’ lucrative con le maggioranze previste dall’articolo 2545-decies del codice senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.

L’obbligo di devolvere le riserve indivisibili previsto dall’articolo 2545-undecies del codice si applica, salva la rinunzia ai benefici fiscali da parte della cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dell’articolo 2545-ter, primo comma, del codice dal 1° gennaio 2004.
Art. 223-sexiesdecies. – Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attivita’ produttive predispone un Albo delle societa’ cooperative tenuto a cura del Ministero delle attivita’ produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualita’ prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualita’ prevalente.

Il Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all’articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall’Istat.

Art. 223-septiesdecies. – Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell’autorita’ di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all’autorita’ governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell’autorita’ di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della societa’ cooperativa o dell’ente mutualistico dal registro medesimo.

Art. 223-octiesdecies. – I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.

I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data del 1° gennaio 2004 e quella del 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.
Art. 223-noviesdecies. – Le societa’ cooperative poste in liquidazione prima del 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriori.

Le societa’ cooperative poste in liquidazione dopo il 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

Art. 223-vicies. – I procedimenti riguardanti societa’ cooperative previsti dall’articolo 2409 del codice, pendenti al 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.
Art. 223-vicies semel. – Il limite di cinque anni previsto dall’articolo 2341-bis si applica ai patti parasociali stipulati prima del 1° gennaio 2004 e decorre dalla medesima data.
Art. 223-vicies bis. – Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell’articolo 2362 del codice sia precedente al 1° gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore.
Art. 223-vicies ter. – Non si applica la lettera e) del primo comma dell’articolo 2437 del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purche’ deliberata entro il 30 giugno 2004. “.

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004.